Ascolto del minore: no se le esigenze del minore lo sconsigliano (Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 agosto 2023, n. 24626)

Il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di
raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, ma sempre che egli, motivando adeguatamente al
riguardo, non argomenti circa la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso le
quali, invece, quell’ascolto sconsiglino. Ove l’ascolto sia ritenuto dal giudice del merito in contrasto
con l’interesse del minore, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla minore nel
porsi come arbitro del grave conflitto genitoriale, non è necessaria la preventiva valutazione del
discernimento.

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