La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di confinamento e di concessione di un indennizzo per il mancato guadagno subito dai lavoratori (CGUE, Sezione Settima, 15 giugno 2023, C-411/22)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere
interpretato nel senso che: l’indennizzo, finanziato dallo Stato, concesso ai lavoratori subordinati per
i danni patrimoniali causati dall’ostacolo alla loro attività professionale durante il loro confinamento
in quanto persone malate o sospettate di essere contagiose o malate di COVID-19 non costituisce
una «prestazione di malattia», ai sensi di tale disposizione, e non rientra quindi nell’ambito di
applicazione di tale regolamento. L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una
normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un indennizzo per il mancato
guadagno subito dai lavoratori a causa di un confinamento ordinato a seguito di un risultato
positivo al test di individuazione del COVID-19 è subordinata alla condizione che l’imposizione
della misura di confinamento sia stata disposta da un’autorità di tale Stato membro ai sensi di tale
normativa.

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