Il danno morale soggettivo autonomamente risarcibile ove provato(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 27 aprile 2023, n. 11108)

Il danno morale soggettivo costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla
violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, ontologicamente distinta dal danno biologico
e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito
autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione. È compito del giudice
di merito, una volta identificata la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale,
rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno
morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale,
o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente
alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può
connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova
normativamente previsti.

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