Dichiarato illegittimo il criterio della residenza “da almeno cinque anni” per partecipare all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica determinando una irragionevole disparità di trattamento 

(Corte costituzionale, sent. 22 febbraio 2023, n. 77)

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 con riferimento ai requisiti del nucleo familiare per partecipare all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica [E.R.P.]. Ha affermato che il criterio della residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando tenendo conto della decorrenza della stessa nell’ambito del territorio regionale rappresenta una “discriminazione indiretta” per l’introduzione di un ingiustificato squilibrio tra le chances degli stranieri e quelle dei cittadini italiani, in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata. Inoltre tale disposizione contrasta anche con la direttiva 2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

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