Comodato per esigenze abitative: no alla restituzione agli eredi del comodante (Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 aprile 2023, n. 10895)

In caso di morte del comodante è legittimo rigettare la richiesta di restituzione dell’immobile agli eredi del comodante non trattandosi di comodato precario. L’accertamento sulla interpretazione del complesso delle clausole contrattuali, lette unitamente ad alcuni elementi esterni alla convenzione negoziale, quali la relazione sentimentale tra le parti e la circostanza che l’immobile fosse già da tempo usato dalla comodataria al momento della stipula del contratto, portano piuttosto a considerare il comodato finalizzato ai bisogni abitativi della comodataria e dunque, di durata corrispondente a tali bisogni.

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