La fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla può essere disposta con decreto presidenziale. (Cons. Stato, Decr. Pres., sez. VII, n. 161 del 15 febbraio 2023)

Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, deve ritenersi che spetti al presidente – analogamente a quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a. – la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, e non più al collegio per mezzo di un’ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante; l’applicazione in via analogica dell’art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è infatti maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica.

Redazione Autore