Con la sentenza n. 16 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo. Pertanto, la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge.