È lecita la confisca per equivalente disposta in assenza di preventivo sequestro senza la notifica dell’avviso di pagamento del debito tributario, se antecedente al d.lgs. n. 150 del 2022. (Cass. Pen. Sez. III, 28 ottobre-28 novembre 2022, n. 45120)

Prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 150/2022 (in “Gazzetta Ufficiale” del 17 ottobre 2022) la confisca per equivalente disposta in assenza di preventivo sequestro è da considerarsi legittimamente disposta anche se non è stata preceduta dalla notifica dell’avviso di pagamento del debito tributario. A nulla vale che da settembre 2021 sia stata varata la legge delega n. 134 che prescriveva al Governo di adottare tale adempimento notificatorio prima di procedere alla confisca di beni non sequestrati: le indicazioni del Legislatore delegante all’Esecutivo sono prive di efficacia in assenza della loro attuazione tramite l’adozione dei decreti legislativi “delegati”. È stato rigettato il ricorso che sosteneva fosse illegittimo non procedere all’immediata applicazione di regole favorevoli all’imputato che siano contenute in una delega del Parlamento al Governo: il ricorso lamentava un’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 del Cp dove non conferisce immediata efficacia alla legge delega, compreso quando prevede norme di favore per l’imputato. Si pretendeva l’applicazione di una norma che detta il perimetro della legislazione da varare a opera del Governo, in base al meccanismo del principio del favor rei.

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