Sul sindacato del giudice di legittimità in relazione alla motivazione del provvedimento del giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento. (Cass. Pen. Sez. III, 15 luglio-20 settembre 2022, n. 34626)

Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato.

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