Parzialmente illegittima la normativa sulla responsabilità civile dei magistrati in quanto non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale (Corte cost., sent. 6 luglio – 15 settembre 2022, n. 205)

Con la sentenza n. 205 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, L. 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), L. 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui limita il risarcimento dei danni non patrimoniali alla sola lesione della libertà personale, escludendo dalla medesima tutela gli altri diritti inviolabili della persona garantiti dall’art. 2 Cost. (compreso il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.). La pronuncia fa perno sulle ultraventennali riflessioni dottrinali – prima consolidate nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, poi avallate dalla stessa Corte costituzionale – aventi ad oggetto la necessità di estendere, a tutela della persona, la risarcibilità dei danni non patrimoniali, optando per un’interpretazione adeguatrice alla Costituzione dell’art. 2059 cod. civ. L’evoluzione ermeneutica di tale disposizione, di fatto, ha reso ancora più evidente il contrasto fra la scelta selettiva operata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988 e l’esigenza di una piena tutela risarcitoria di tutti i diritti inviolabili della persona. La selezione di un unico diritto inviolabile della persona (la libertà di cui all’art. 13 Cost.), cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, risulta dunque irragionevole (e pertanto contrario all’ art. 3 Cost.), specie in considerazione della sempre maggiore consapevolezza circa la rilevanza e le funzioni del risarcimento dei danni non patrimoniali a tutela dei diritti inviolabili della persona. Infatti, una volta delimitato il campo dell’illecito, a beneficio della serenità e dell’autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni (sentt. nn. 49 del 2022, 164 del 2017, 18 del 1989, 26 del 1987 e 2 del 1968), non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali. E l’irragionevolezza diviene ancora più evidente, ove si consideri che l’autonomia del magistrato è preservata anche dal carattere indiretto della responsabilità, nonché dai limiti posti all’azione di rivalsa. In un simile contesto, la compressione della tutela civile dei diritti inviolabili della persona si traduce in una irragionevole limitazione della responsabilità civile dello Stato e del magistrato. D’altra parte, la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell’illecito, ma implica soltanto un’estensione dei danni risarcibili. In definitiva, la norma è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione di diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.

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