La Corte costituzionale sull’assistenza domestica familiare. Monito al legislatore per ampliare le tutele. (Corte costituzionale, sent. 28 luglio – 3 agosto 2022, n. 202)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 202, con la quale ha dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dall’articolo 6 della legge 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici) anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l’abitazione di “stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”, ha affermato di non poter estendere l’ambito dell’assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità
permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell’ambiente domestico. Ma è ineludibile un intervento del legislatore per individuare gli strumenti e le modalità migliori per fruire di tali prestazioni. Nella fattispecie, la rendita da infortunio domestico era stata richiesta dal marito di una donna morta per un incidente verificatosi nell’abitazione dei genitori, dove si era recata per prestare assistenza. Nella sentenza si afferma che l’estensione della copertura assicurativa auspicata dall’ordinanza di rimessione richiederebbe una riforma di sistema, rimessa alle scelte discrezionali del legislatore. La Corte ha sottolineato che il piano sul quale opera la legge in questione è quello dello strumento assicurativo a tutela di posizioni previdenziali insorte in ambito domestico-familiare, e non quello delle politiche di welfare statale, volte a tutelare il benessere della popolazione, anche attraverso il sostegno dei caregivers, impegnati in modo gratuito in favore delle persone non autosufficienti. Tuttavia, afferma la Corte, la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell’aiuto rende necessario un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l’individuazione dei più̀ idonei strumenti e delle più̀ adeguate modalità̀ di fruizione delle prestazioni di cui si tratta.

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