L’inferiorità fisica o psichica derivante da assunzione di alcol o stupefacenti rileva a prescindere dalla volontarietà o meno della assunzione (Cass. Pen., sez. III, sent. 23 marzo – 11 maggio 2022, n. 18522)

Tra le “condizioni di inferiorità psichica o fisica”, previste dall’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente.

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