Con la sentenza n. 50 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità del referendum abrogativo sull’omicidio del consenziente. Il quesito referendario verte sull’art. 579 c.p. (delitto di omicidio del consenziente) che, insieme all’art. 580 c.p. (delitto di istigazione o aiuto al suicidio), riflette l’intento del legislatore di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi, sia per mano propria, sia con l’ausilio di altri, erigendo “una “cintura di protezione” indiretta rispetto all’attuazione di decisioni in suo danno, inibendo, comunque sia, ai terzi di cooperarvi, sotto minaccia di sanzione penale”. Ove ritenuta ammissibile, la proposta referendaria – sulla base della nota tecnica del “ritaglio” – avrebbe invece considerato penalmente lecito l’omicidio “di chiunque sia in grado di prestare un valido consenso alla propria morte, senza alcun riferimento limitativo”, e dunque al di fuori dei tre casi di “consenso invalido” previsti dal terzo comma dello stesso art. 579 c.p. e oltre le fattispecie nelle quali la fine della vita è voluta dal consenziente prigioniero del suo corpo a causa di: malattia irreversibile, dolori, condizioni psicofisiche non più tollerabili. L’approvazione del referendum, infatti, avrebbe reso lecito l’omicidio di chi vi abbia validamente consentito, a prescindere dai motivi per i quali il consenso è prestato, dalle forme in cui è espresso, dalla qualità dell’autore del fatto e dai modi in cui la morte è provocata. Le situazioni di vulnerabilità e debolezza non si esauriscono nella minore età, infermità di mente e deficienza psichica, ma possono connettersi, oltre che alle condizioni di salute, a fattori di varia natura: affettivi, familiari, sociali o economici. Il bene “apicale” della vita umana ne richiede un livello minimo di tutela che non può conseguire da una pura e semplice abrogazione, ma da un opportuno bilanciamento da parte del legislatore.
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