Rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità della legge regionale siciliana che esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative a carico dell’autore dell’abuso edilizio in caso di vincolo paesaggistico sopravvenuto (C.g.a. Sicilia, sent. non definitiva 2 febbraio 2022 – 16 febbraio 2022, n. 215)

In tema di abusi edilizi, il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale sull’art. 5 comma 3 della l.r. n. 17/1994, con specifico riferimento all’ultimo periodo di detta disposizione, che inibisce l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di vincolo sopravvenuto, prevedendo che “il nulla osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio”.

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