Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base di detto diritto, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa, fermi restando, tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell’ambito di una siffatta controversia e, dall’altro, il diritto della parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione di chiedere il risarcimento del danno da essa subito.
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