Con la sentenza in oggetto, la Corte ha deciso il ricorso statale avverso l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana numero 23 del 2025, che«consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, al fine di dotare di personale le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza, l’emanazione di bandi di concorso esplicitamente riservati alle sole persone che si qualificano non obiettori di coscienza».
Secondo la Corte, la norma regionale renderebbe una convinzione morale, tradotta nell’essere obiettore di coscienza, un requisito escludente la partecipazione a un concorso pubblico rivolto a reclutare personale sanitario», ha ritenuto le questioni non fondate, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva, «orientata alla conformità alla Costituzione». In particolare, la sentenza ha messo in evidenza che i concorsi riservati ai soli non obiettori sono incompatibili con i principi fondamentali desumibili dall’articolo 9, quarto comma, della legge numero 194 del 1978 che implicitamente escludono tale possibilità.
La Corte ricordato che l’impianto della legge 194 del 1978 caratterizzato «dalla forte valorizzazione dell’obiezione di coscienza – che può essere manifestata, in sostanza, in qualsiasi momento del rapporto di lavoro e senza alcuna conseguenza – non sarebbe possibile pervenire, all’interno di tale regolamentazione, alla certezza di raggiungere, tramite i concorsi riservati, il risultato utile di disporre effettivamente di personale disposto a occuparsi degli interventi di interruzione volontaria della gravidanza, perché il lavoratore non può essere privato della possibilità dell’obiezione “successiva” all’instaurazione del rapporto di lavoro».

