Con la sentenza in oggetto, La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge numero 4 del 2019, come convertito, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza» (Rdc), rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, confermando la proporzionalità della pena (da due a sei anni) per le condotte fraudolente finalizzate all’ottenimento del reddito di cittadinanza.
In particolare, la Corte ha escluso la sproporzione della pena prevista dal censurato articolo 7, comma 1, in ragione della natura circoscritta della fattispecie incriminatrice e del fatto che il minimo edittale di anni due di reclusione, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere considerato di per sé irragionevolmente aspro e pertanto manifestamente sproporzionato.

