Non viola i principî di tassatività e determinatezza l’obbligo di assicurare la custodia di armi o esplosivi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica» (Corte cost., sent. 12 gennaio – 20 marzo 2026, n. 33)

Con la sentenza n. 33 del 2026 la Corte costituzionale non ha ritenuto lesivo dei principî di tassatività e determinatezza l’obbligo di assicurare la custodia di armi o esplosivi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica» (art. 20, co. 1, primo periodo, e co. 2, l. n. 110/1975). Nella specie, i giudici costituzionali hanno sottolineato che la ratio delle predette disposizioni è quella di imporre che siano osservate cautele idonee a impedire che armi o esplosivi possano in qualsiasi modo venire in possesso di soggetti che non ne abbiano titolo, compromettendo la sicurezza pubblica; ciò che riflette quel particolare rigore che, con le varie leggi in materia, il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire la circolazione incontrollata di armi e di esplosivi. Facendo ampio riferimento alla propria giurisprudenza costituzionale che, nel tempo, ha elaborato precisi criteri per misurare il rispetto del principio di determinatezza, la Corte ha, dunque, ritenuto il precetto de quo sufficientemente determinato.

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