Con la sentenza n. 36 del 2026 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la normativa della Regione Campania che dispone l’obbligo di dimissioni almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del Consiglio regionale per i Sindaci che intendano candidarsi alle elezioni regionali. Più precisamente la Corte ha ribadito che, in virtù dell’art. 122 Cost., alle Regioni è attribuito un ampio margine di autonomia nella disciplina elettorale, potendo prevedere termini anche anticipati per la rimozione delle cause di ineleggibilità, purché in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il fine è, infatti, quello di bilanciare la garanzia della parità tra i candidati (e della correttezza della competizione elettorale) con la tutela della continuità dell’azione amministrativa nei Comuni. In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto proporzionato il termine di 60 giorni previsto dalla normativa campana, distinguendolo chiaramente dal caso della Regione Puglia, dove un termine di 180 giorni era stato giudicato eccessivo e, pertanto, incostituzionale (cfr. C. cost., sent. n. 131/2025, in cui era stato assunto a paradigma di proporzionalità proprio il termine di sessanta giorni previsto dalla Regione Campania). La sentenza precisa, infine, che eventuali differenze tra discipline regionali non integrano una violazione del principio di uguaglianza, essendo una conseguenza dell’autonomia legislativa riconosciuta alle Regioni, e che il rischio connesso alle dimissioni anticipate dei Sindaci rientra nella fisiologica dinamica del sistema elettorale.
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