L’articolo 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell’Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni all’obbligo incombente a tale giudice di procedere a un rinvio pregiudiziale enunciate dalla Corte nella sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, punto 21).
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