La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di condizioni di nomina di un giudice e sua indipendenza (CGUE, Grande Sezione, 24 marzo 2026, C-521/21)

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro e alla giurisprudenza della Corte costituzionale di quest’ultimo, interpretativa di tale normativa, che conferiscono una competenza esclusiva a un organo a statuire su un’istanza di ricusazione di un giudice fondata sulle condizioni di nomina del medesimo, privando al contempo tale organo della facoltà di esaminare una siffatta istanza qualora essa metta in discussione la legittimità della procedura di nomina di detto giudice. Spetta all’organo giurisdizionale nazionale investito di una tale istanza di ricusazione disapplicare la normativa in parola, come interpretata in tale giurisprudenza, ed esaminare esso stesso la legittimità della nomina di detto giudice, in particolare verificando che quest’ultimo soddisfi il requisito di un «giudice precostituito per legge», e, se del caso, pronunciando la ricusazione del medesimo giudice qualora le eventuali irregolarità che inficiano tale nomina implichino una violazione di tale requisito. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che sia qualificato come «giudice indipendente e imparziale» un collegio giudicante composto da un giudice monocratico, nominato come tale al termine di una procedura di nomina caratterizzata dal fatto che, in primo luogo, la candidatura di tale giudice è stata raccomandata da un organo che non presenta garanzie di indipendenza sufficienti a fugare qualsiasi legittimo dubbio nella mente dei cittadini riguardo alla regolarità delle procedure di nomina di giudici in cui tale organo interviene e, in secondo luogo, i partecipanti a tale procedura di nomina non disponevano del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, in assenza di altri elementi rilevanti relativi al contesto che ha accompagnato detta procedura che siano di natura e gravità tali, considerati nel loro insieme, da poter mettere in discussione l’indipendenza o l’imparzialità di detto giudice.

Redazione Autore