Sulla previsione dello scioglimento del Consiglio del comune in dissesto nel caso di mancata approvazione di un bilancio diretto al riequilibrio della sua situazione finanziaria (Corte costituzionale, sent. 13 gennaio 2026, n. 17)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania.
La Consulta ha confermato quanto ribadito in precedenti pronunce per cui che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.
Ha dichiarato non fondate anche le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall’articolo 97, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio.

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