L’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.
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