L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.
L’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.

