L’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 38 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: il motivo di inammissibilità enunciato all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva non deve essere necessariamente applicato nell’ambito dell’esame nel merito di una domanda di protezione internazionale; una domanda esaminata nel merito può essere respinta in quanto inammissibile per il motivo che un paese terzo è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, anche se l’autorità competente ha accertato che a tale richiedente era attribuibile il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Per contro, una siffatta domanda può essere respinta in quanto infondata, o addirittura manifestamente infondata, solo alle condizioni enunciate all’articolo 32 della direttiva 2013/32 e non può, in ogni caso, essere respinta come infondata sulla base del motivo di inammissibilità di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di quest’ultima direttiva. L’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che: gli Stati membri devono prevedere, nel loro diritto nazionale, criteri la cui sussistenza consenta di ritenere esistente un legame tra il richiedente protezione internazionale e il paese terzo interessato, tenendo presente che tale legame deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento di detto richiedente nel paese di cui trattasi. L’articolo 38, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che: l’autorità accertante può applicare il concetto di «paese terzo sicuro» sulla base di informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico e di una decisione del potere esecutivo che stabilisce un elenco di paesi terzi sicuri, a condizione che il diritto nazionale definisca anche il metodo applicabile per valutare, caso per caso, in funzione delle circostanze particolari del richiedente protezione internazionale, se il paese terzo interessato soddisfi le condizioni per essere considerato sicuro per tale richiedente, nonché la possibilità per detto richiedente di contestare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), della direttiva citata. L’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), nonché l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione che respinge una domanda di protezione internazionale sulla base del motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro, di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, deve verificare l’esistenza di un legame, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, tra il richiedente e il paese terzo interessato, e ciò anche se il suo diritto nazionale non gli conferisce un simile potere.
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