La Corte costituzionale sulla ricandidabilità di sindaci e vicesindaci e sulle incompatibilità per gli assessori nei comuni valdostani (Corte costituzionale, sent. 19 febbraio 2026, n. 16)

La Corte costituzionale, nella la sentenza n. 16, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 30-bis, co.
2-ter, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 54 del 1998 (Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta), inserito dall’art. 3, co. 4, della legge della Regione Valle d’Aosta n. 4 del 2025(Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contestuale, nell’anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali.
Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), nonché l’incostituzionalità dell’art. 22,
commi 1, 6 e 7, della legge regionale n. 54 del 1998, così come sostituiti dall’art. 3, co. 1, della legge
regionale Valle d’Aosta n. 4 del 2025.
In particolare, le norme impugnate dallo Stato avevano ad oggetto: la non immediata ricandidabilità
alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro
che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei
mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa
dalle dimissioni volontarie); il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell’insieme dei
consiglieri comunali; il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo
grado del sindaco e del vicesindaco.
In particolare, la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme impugnate sul rilievo che le
prescrizioni da esse divergevano dalle corrispondenti previsioni dettate dagli artt. 51, 47, co. 3 e 4, e
64, co. 4, del TUEL. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che la disciplina statale della materia è mutata
nel tempo, seguendo l’evolversi delle dinamiche politico-sociali e delle esigenze di protezione dei
diritti costituzionali che ne sono coinvolti, e ha riconosciuto che spetta al legislatore statale
identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare, nel rispetto degli artt. 3 e 51
Cost., l’esigenza di uniformità e quella di adattamento nelle specifiche realtà locali, non potendo
intendersi l’esigenza di uniformità come sinonimo di identità.
Infatti la Corte costituzionale, attraverso il richiamo alla propria giurisprudenza, ha ribadito che la
vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è
direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., in stretto collegamento con l’art. 3 Cost., rimarcando
l’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può
bensì trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei
princìpi della legislazione dello Stato, dei quali possono fare parte anche norme più puntuali e
specifiche, purché siano espressione di esigenze generali.
Segnatamente, la Corte ha escluso che una diversità di disciplina possa trovare giustificazione nella
peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana, caratterizzata dalla esclusiva presenza di
comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo) e, conseguentemente, da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, dal momento che è l’intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.

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