La Cassazione sulla prova dell’aspetto interiore ed esteriore del danno risarcibile da perdita del rapporto parentale (Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 febbraio 2026, n. 2183)

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale la presunzione iuris tantum
(che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio)
concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del
rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale),
sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della
relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza
del danneggiato – da qualsiasi allegazione comunque provata), delle quali il giudice del merito deve
tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla
lesione estrema del vincolo familiare.

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