Con la sentenza n. 10 del 2026 la Corte costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 187, commi 1 e 1-bis, d. lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come modificati dall’art. 1, co. 1, lett. b), nn. 1) e 2), l. n. 177/2024, ne ha chiarito l’interpretazione nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo. Tenuto conto, dunque, della ratio legis delle norme censurate, individuabile nella tutela del bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale, la Corte costituzionale ha adottato – in linea con i principî di proporzionalità (la norma comprime senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe) e necessaria offensività (la disposizione comprende anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti) – una interpretazione restrittiva delle ipotesi di reato in oggetto, circoscrivendone l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida.
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