Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata
la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da
parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a
forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la
richiesta di applicazione della tabella a “punti” in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di
questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali.

