Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti il divieto per il giudice di neutralizzare, mediante la circostanza attenuante della lieve entità del fatto, gli effetti relativi alla pena dell’aggravante, consistente nell’essersi consumata la rapina all’interno di un mezzo di trasporto pubblico. Ad avviso della Corte tale “blindatura” risponde a particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati, come il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica e morale della persona e la libertà di movimento e di circolazione. Infatti, la rapina compiuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico è da considerarsi un reato che contribuisce al disfacimento del tessuto sociale e alla diffusione di un sentimento di insicurezza collettiva e che il trovarsi a bordo di un mezzo pubblico finisce con il limitare la possibilità di reazione della vittima che non può sottrarsi alla minaccia o alla violenza del rapinatore.
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