L’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’obbligo o la facoltà, per l’autorità competente di uno Stato membro, di far valere tale articolo 9, paragrafo 1, lettera d), al fine di rifiutare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena pronunciate in un altro Stato membro per il motivo che essi riguardano fatti che non costituirebbero reato secondo il diritto del primo Stato membro, mentre, in primo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di tale Stato membro ha precedentemente deciso di eseguire il mandato d’arresto europeo che ha dato luogo a tale sentenza e a tale condanna, da un lato, rinunciando a far valere il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dall’articolo 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, anch’esso fondato sull’assenza di doppia incriminabilità, per un reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione quadro 2002/854, come modificata, nonché dall’altro lato, subordinando la consegna della persona interessata, conformemente all’articolo 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, alla condizione che tale persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente, e in secondo luogo, non è intervenuto alcun mutamento di circostanze successivamente alla consegna della persona interessata, subordinata ad una garanzia di rinvio, che sia tale da giustificare la mancata attuazione di tale garanzia.
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