L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che: il ritardo che può essere attribuito al richiedente protezione internazionale, ai sensi di tale disposizione, ricomprende non soltanto il ritardo o la parte di ritardo che è esclusivamente attribuibile a tale richiedente, bensì anche, in presenza di un intervallo di tempo che sia trascorso per cause miste, vale a dire la cui origine è attribuibile sia al comportamento di tale richiedente che allo Stato membro ospitante e/o a fattori esterni quali, in particolare, una pandemia, la frazione di tale intervallo di tempo che, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, appare corrispondente alla parte di responsabilità attribuibile a detto richiedente. L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa di uno Stato membro in virtù della quale l’autorità nazionale competente a concedere le autorizzazioni ad accedere al mercato del lavoro può negare una siffatta autorizzazione al richiedente protezione internazionale la cui domanda, presentata da almeno nove mesi in tale Stato membro, non sia ancora stata oggetto di una decisione in primo grado per motivi che possono essere attribuiti «in parte» al richiedente, purché, per fondare tale diniego, sia preso in conto soltanto l’intervallo di tempo per il quale è stato constatato un nesso di causalità tra il comportamento del richiedente e il verificarsi del ritardo o, in presenza di un intervallo di tempo che sia trascorso per cause miste, sia presa in conto la frazione di tale intervallo corrispondente alla parte di responsabilità attribuibile a detto richiedente.
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