La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di utilizzo di indagini private al fine dell’individuazione dell’ammontare del mantenimento (Cassazione Civile, ord.12 gennaio 2026, n. 617)

Le relazioni investigative di privati, qualificate come prove atipiche, sono utilizzabili nel processo civile per accertare fatti come l’attività lavorativa di ex coniugi o figli, purché integrate da testimonianze dirette dell’investigatore e materiale fotografico e valutate con prudente apprezzamento unitamente ad altri elementi probatori ritualmente acquisiti. Il ricorso che censura la loro valutazione è inammissibile se si limita a contestarne il merito senza denunciare omesso esame di un fatto decisivo.

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