La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di modifica dell’ammontare dell’assegno di mantenimento a carico del genitore cui nasce un altro figlio (Cassazione Civile, ord.1 2 gennaio 2026, n. 621)

A fronte della sopravvenienza di oneri familiari dell’obbligato, quali la nascita di un figlio, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri al fine del mantenimento del precedente figlio.

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