La Corte costituzionale sull’utilizzo del fondo sanitario nelle regioni in piano di rientro (Corte costituzionale, sent. 22 gennaio 2026, n. 4)

La Corte costituzionale con la sent. n. 4 del 2026, dichiarando l’incostituzionalità degli artt. 98, co. 5, e 160, co. 2, della legge della Regione Puglia n. 42/2024, là dove prevedono l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non riconducibili direttamente a prestazioni sanitarie, ha ricordato che nelle Regioni in piano di rientro (come la Puglia) i fondi del Servizio sanitario regionale sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e non possono essere utilizzati per spese che non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie. In particolare, la Corte ha affermato che ad essere in contrasto con la Costituzione non è l’impegno della Regione a sostenere le spese per il potenziamento della telemedicina, ma la copertura degli oneri connessi a tale iniziativa con le risorse destinate alle spese per il finanziamento e la garanzia dei LEA. Conseguentemente, la Regione ha il dovere di reperire le risorse necessarie al potenziamento della telemedicina riducendo le spese diverse da quelle sanitarie. Inoltre, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità dell’art. 117 della legge della Regione Puglia n. 42/2024, giacché tale disposizione si limita a prevedere che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con la specializzazione in nutrizione, figura professionale prevista dalla legislazione statale. La Corte costituzionale ha, inoltre, affermato che non sono incostituzionali gli articoli 132 e 217 della legge pugliese (in riferimento all’art. 117 Cost.) che prevedono l’intercambiabilità, per un periodo massimo di 24 mesi, dei tecnici sanitari della riabilitazione nei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità. Sottolineando che il legislatore regionale è intervenuto in un settore particolarmente delico per garantire l’avvio dei centri specializzati per la cura dei disturbi dello spettro autistico in ragione della carenza delle figure professionali necessarie sul territorio pugliese, la Corte ha, tuttavia, circoscritto la portata normativa di tali disposizioni stabilendo che l’intercambiabilità deve operare solo in via residuale e rigorosamente temporanea.

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