La Corte costituzionale, con la sent. n.1 del 2026 ha ribadito che il diritto all’abitazione è un diritto
sociale fondamentale, volto a garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti
dichiarando, per questo, l’illegittimità dell’Allegato B, lett. c-1), alla legge della Regione Toscana n.
2 del 2019 (art. 10), che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica (ERP), in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul
territorio.
La normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio quale requisito di accesso,
ma quale criterio per l’assegnazione di punteggio in graduatoria, secondo la Corte conferiva un peso
eccessivo alla “storicità di presenza” rispetto alla condizione di bisogno, sminuendone la centralità
nell’assegnazione degli alloggi ERP. Infatti, secondo quanto riportato dalla Corte, l’attribuzione di
punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e
contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di
trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità.
La decisione, tuttavia, non esclude che il radicamento possa essere considerato in altri modi, quando
sia indicativo di una prospettiva di stabilità sul territorio: è quanto fa la stessa legge regionale
toscana, attribuendo un punteggio progressivo sulla base dell’anzianità di permanenza in
graduatoria, che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata assegnazione
dell’alloggio.

