Il decorso del termine di prescrizione è sospeso anche per i conviventi di fatto per tutta la durata della relazione affettiva (Corte cost., sent. 1° dicembre – 23 gennaio 2026, n. 7)

Con la sentenza n. 7 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2941, co. 1, n. 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione resta sospesa tra i conviventi di fatto, in quanto lesivo degli artt. 2 e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e dell’irragionevolezza intrinseca. In considerazione del quadro normativo e dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, i giudici costituzionali hanno evidenziato il riconoscimento della convivenza di fatto, quando è caratterizzata da stabilità e da vincoli di solidarietà, quale formazione familiare tutelata dall’art. 2 Cost., nel contesto della quale il vincolo affettivo e solidale tra i relativi componenti meritano la più ampia protezione. A ciò si aggiunge il rilievo ermeneutico sia dell’art. 8 CEDU, al quale la Corte EDU ha ricondotto anche le relazioni «che costituiscono “famiglia” in senso sociale, alla condizione che sussista l’effettività di stretti e comprovati legami affettivi», sia dell’art. 9 CDFUE, che contempla il «diritto di costituire una famiglia» a latere «del diritto di sposarsi». Nel caso di specie – poiché, tramite l’istituto della sospensione, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca – non si può esigere dal convivente di fatto, che vanti un credito nei confronti dell’altro, l’onere di esercitare la pretesa, e, più in generale, di far valere il diritto soggetto a prescrizione, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo. L’interruzione della prescrizione, infatti, come avviene per il coniuge, evita che il convivente di fatto si trovi dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame di affetto e fiducia reciproca sotteso alla stabilità e all’armonia del nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. La Corte ha, inoltre, ritenuto che tale alternativa differenzierebbe irragionevolmente il convivente di fatto rispetto al coniuge: «sia che il vincolo affettivo scaturisca dal matrimonio sia che origini da una convivenza stabile, non è esigibile una condotta interruttiva della prescrizione capace di inficiare quello stesso legame sul quale si radica l’unità familiare». Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2941, co.1, numero 1), cod. civ., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i conviventi di fatto.

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