Emersione lavoro irregolare: è illegittimo escludere dalla procedura gli stranieri segnalati nel SIS (Sistema d’informazione Schengen) solo per ingresso o soggiorno irregolare (Corte cost., sent. 2 dicembre – 22 gennaio 2026, n. 6)

Con la sentenza n. 6 del 2026 la Corte costituzionale ha statuito che non può essere negato in modo automatico l’accesso alle procedure di emersione dal lavoro irregolare agli stranieri segnalati nel c. d. SIS (Sistema d’informazione Schengen) esclusivamente per ingresso o soggiorno irregolari. La norma censurata (art. 103, co. 10, lett. b), d. l. n. 34 del 2020, appare infatti irragionevole, ex art. 3 Cost., in quanto contraddittoria rispetto alla stessa ratio della disciplina dell’emersione del lavoro irregolare «che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno». Inoltre, la disposizione impugnata produce una evidente disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche. Da un lato, infatti, si esclude dall’emersione lo straniero segnalato nel SIS per soggiorno irregolare in un altro Stato dell’area Schengen; dall’altro, si consente l’accesso alla procedura a chi, pur trovandosi irregolarmente in Italia, non risultava segnalato perché entrato direttamente nel territorio nazionale. Ciò è confermato anche dal quadro normativo europeo (disciplina del SIS, come ridefinita dal Regolamento UE 2018/1861) che non consente automatismi: e anzi, lo Stato membro chiamato a decidere sulla richiesta di soggiorno di uno straniero segnalato è tenuto a «una valutazione individuale del caso concreto», previa consultazione con lo Stato che ha inserito la segnalazione, al fine di verificare se la presenza dello straniero costituisca effettivamente una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, co. 10, lettera b), d. l. n. 34/2020, conv. con modif., nella l. n. 77/2020, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

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