Con riguardo ai controinteressati nel giudizio elettorale e sulla necessità di integrazione del contraddittorio nei loro confronti (Consiglio di Stato, sezione V, sent. 1 dicembre 2025, n. 9452 )

Nel giudizio elettorale, riferito alle elezioni amministrative, la notifica effettuata soltanto nei confronti dell’amministrazione comunale non è sufficiente alla regolare instaurazione del giudizio, richiedendosi quella di notifica del ricorso ad “almeno un controinteressato”, laddove l’ente locale è parte necessaria del giudizio in qualità di parte resistente, dovendo l’individuazione della pubblica amministrazione, cui compete detta qualità, essere effettuata non già in base al criterio dell’imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale. Inoltre, L’art. 130 comma 3 lett. c) c.p.a. nel fare riferimento alle “parti che vi hanno interesse”, privilegia il c.d. elemento sostanziale nell’identificazione dei controinteressati, a prescindere quindi dal c.d. elemento formale; pertanto controinteressati nel giudizio elettorale sono i candidati proclamati eletti, direttamente e immediatamente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, in quanto destinati a perdere il loro ufficio.

Redazione Autore