Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 609-octies del codice penale, per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della predetta diminuente per i casi di minore gravità. La Corte ha osservato che, per il reato di violenza sessuale di gruppo, “la mancata previsione di una “valvola di sicurezza” che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla alla concreta gravità della singola condotta, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la formulazione normativa dell’articolo 609-octies del codice penale, nella sua ampiezza, è idonea a includere, nel proprio ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore; tanto più in presenza di una cornice edittale del reato caratterizzata – proprio nella giusta considerazione dell’elevato disvalore di tale tipologia di reati e per i pericoli agli stessi correlati – da un minimo di significativa asprezza”.
Per tale motivo, a mancata previsione di una diminuente non permette al giudice di calibrare la sanzione sul caso concreto che presenti caratteristiche di minore gravità, individuabile nelle sole ipotesi di una condotta avente disvalore significativamente inferiore a quello normalmente associato alla figura astratta del reato.

