Reato di danneggiamento: non è irragionevole subordinare la sospensione condizionale della pena alla rimozione dei danni o alla prestazione di attività non retribuita (Corte cost., sent. 1° dicembre – 29 dicembre 2025, n. 207)

Con la sentenza n. 207 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 635, co. 5, cod. pen. (reato di danneggiamento), confermando che non è irrazionale subordinare la sospensione condizionale della pena alla rimozione dei danni o alla prestazione di attività non retribuita, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in quanto non viola il principio di ragionevolezza, né il principio di offensività. La Corte rimarca, in merito, la propria giurisprudenza che ha, di recente, affermato che la sospensione condizionale favorisce la rieducazione del reo non solo mediante la minaccia della sua revoca, ma pure «attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero», i quali conferiscono «un contenuto risocializzativo anche “positivo” al beneficio» (cfr. sentenza n. 208 del 2024). In effetti, la norma censurata si connota per una forte vocazione rieducativa, resa evidente proprio dagli adempimenti da essa contemplati, che si risolvono, l’uno, nella reintegrazione dello status quo ante, che permette al reo di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose derivate dalla sua condotta illecita; l’altro, nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività, con chiaro richiamo al vincolo di solidarietà che deve legare i consociati all’interno del vivere civile. Tale finalità rieducativa mira a favorire una «rivisitazione critica rispetto alla condotta illecita commessa». La Corte ha inoltre escluso che l’articolo 635, co. 5, cod. pen., nella parte in cui è applicabile al danneggiamento delle cose indicate nell’articolo 625, comma 1, numero 7), cod. pen., dia luogo a una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie del furto pluriaggravato avente a oggetto gli stessi beni e commesso con violenza sulle cose, per il quale la subordinazione della sospensione condizionale non è obbligatoria. Non sussiste, di conseguenza, tra i due reati una omogeneità strutturale tale da rendere manifestamente irragionevole la previsione, con riguardo al danneggiamento, «di un percorso rieducativo diverso da quello contemplato per il furto commesso con violenza sulle cose».

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