La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge toscana in tema di fine vita (Corte costituzionale, sent. 31 dicembre 2025, n. 204)

regionale toscana n. 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di diverse sue disposizioni.
In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che nel complesso la legge regionale sia
riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e
persegua la finalità di «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di
disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che
chiedano di essere aiutate a morire» (nell’espresso caso in cui si trovino nelle condizioni stabilite
nella sent. n. 242 del 2019 e, poi, precisate nella sent. n. 135 del 2024).
Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato che numerose disposizioni della legge toscana hanno
illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. In particolare, la Corte
ha dichiarato incostituzionale l’art. 2 della l.r., che direttamente individua i requisiti per l’accesso al
suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sent. n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.
Per la Corte, tale disposizione vìola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di
ordinamento civile e penale, in quanto alle regioni è «precluso cristallizzare nelle proprie
disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico
… oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». Inoltre, la Corte ha
affermato che la legislazione regionale, in riferimento a delicati bilanciamenti, «che attengono
essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via
suppletiva della legislazione statale, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali
individuati da questa Corte».
L’art. 4, co. 1, della legge regionale, questo è stato dichiarato incostituzionale limitatamente alle
parole «, o un suo delegato,» in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza anche a
quest’ultimo, «deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017,
nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza
di questa Corte».
Anche gli artt. 5 e 6 sono stati dichiarati incostituzionali nelle parti in cui prevedono stringenti
termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle
relative modalità di attuazione. Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico
dell’istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che la disciplina regionale invada la competenza
legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di
uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta
con i principi fondamentali desumibili dalla legge n. 219 del 2017, che invece «valorizza e promuove
la cosiddetta alleanza terapeutica», per cui deve essere «sempre consentita la possibilità di svolgere
tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e
coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali,
eccetera), ritenga appropriati», anche «attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative
efficaci», «nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio
assistito».
Incostituzionale è stato dichiarato anche l’art. 7. In particolare, il co. 1 è stato dichiarato
incostituzionale poiché, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le
aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico nonché l’assistenza
sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. Nel confermare
quanto stabilito in precedenza, nella sent. n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che la disposizione
regionale viola la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto «non si pone
come attuazione nel dettaglio di preesistenti principi fondamentali rinvenibili nella legislazione
statale, ma come una illegittima “determinazione” degli stessi da parte della legislazione regionale».
La dichiarazione di incostituzionalità ha riguardato anche i co. 2, primo periodo, e 3, del medesimo
articolo 7.
Il co. 2, primo periodo, in quanto «facendo esplicito riferimento a un livello di assistenza sanitaria
ulteriore, evoca comunque e illegittimamente, dal punto di vista dell’assetto costituzionale delle
competenze, la categoria dei “livelli essenziali di assistenza”», interferendo su definizioni riservate
al legislatore statale. Il secondo, co. 3, laddove prevede che la «persona in possesso dei requisiti
autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di
sospendere o annullare l’erogazione del trattamento». In caso di suicidio medicalmente assistito,
infatti, «non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o
annullato, ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la
condotta finale che direttamente causa la propria morte».
La Corte costituzionale ha ritenuto che l’introduzione di una disciplina a carattere organizzativo e
procedurale come quella impugnata non possa ritenersi preclusa dalla circostanza che lo Stato non
abbia ancora provveduto all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero
territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Nei limiti
precisati dalla Corte, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione
vigente, letta alla luce della sentenza della Corte.

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