Con la sentenza n. 211 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, co. 1 e 2,
della legge della Provincia autonoma di Trento (“Modificazioni dell’articolo 14 della legge elettorale
provinciale 2003”). Tali disposizioni hanno innalzato, rispettivamente, da due a tre i mandati
consecutivi che possono essere svolti dal Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e
diretto e da quarantotto a settantadue i mesi, anche non continuativi, di effettivo esercizio delle
funzioni presidenziali necessario perché operi tale limitazione ai mandati.
Come evidenziato dalla Corte, il legislatore provinciale si è così posto in contrasto con il principio
del divieto del terzo mandato consecutivo che, pur non essendo costituzionalmente imposto, è stato
considerato dal legislatore statale (in particolare, attraverso il richiamo dall’art. 2, co. 1, lett. f, della
legge n. 165 del 2004), da un lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice
monocratico, cui fa da «“ponderato contraltare”»; e, dall’altro, «un bilanciamento tra contrapposti
principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di
elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla
generale democraticità delle istituzioni.
Attraverso tale ricostruzione, la Corte costituzionale ha ricordato che il divieto del terzo mandato
consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni
ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie speciali
la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e
diretto del Presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri. La Corte ha inoltre precisato che il divieto
del terzo mandato si impone alle autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di
eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza
legislativa primaria in materia elettorale.

