Regione Puglia: legittima l’introduzione di una retribuzione minima oraria se limitata alla sfera degli appalti pubblici (Corte cost., sent. 5 novembre – 16 dicembre 2025, n. 188)

Con la sentenza n. 188 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo – in quanto in contrasto con gli artt. 36, co. 1 e 39, co. 4 Cost. nonché con la Direttiva UE n. 2041 del 19.10.2022 – nei confronti di alcune disposizioni della Regione Puglia che imponevano alle stazioni appaltanti regionali di verificare, nelle procedure di gara, l’applicazione di una soglia retributiva inderogabile. I giudici costituzionali hanno innanzitutto inquadrato normativamente il tema, sottolineando che la stessa Direttiva europea riconosce che “negli ultimi decenni le strutture tradizionali di contrattazione collettiva si sono indebolite a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e del calo delle adesioni ai sindacati, anche come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche”. Inoltre, è stata richiamata la legislazione UE che, in diverse occasioni, ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti pubbliche di considerare fattori di ordine sociale e ambientale nelle procedure di evidenza pubblica attraverso l’inserimento negli atti di gara di “clausole sociali”. Il legislatore statale, infine, è intervenuto con la legge n. 144 del 2025 con l’obiettivo di dare attuazione al diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. (art. 1), dettando principi e criteri direttivi relativi anche ai trattamenti economici complessivi minimi negli appalti di servizi (art. 1, co. 2, lettera b). A tal stregua, la Corte costituzionale ha ritenuto che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima esteso a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel territorio regionale, né profili attinenti ai beni e agli interessi di rango costituzionale che vengono in gioco nello specifico ambito delle procedure di evidenza pubblica; pertanto, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, evidenziando che l’ambito di applicazione delle disposizioni censurate rimane circoscritto alla sola sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidate dalla Regione e dagli enti strumentali.

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