Processo penale: sulla restituzione degli atti e incompatibilità o ricusazione del giudice della prevenzione (Corte costituzionale, sent. 23 settembre 2025, n. 182)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevate dalla Corte di Cassazione.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi “processuali”, come accade invece nel procedimento penale, pertanto, anche la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica una mera sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario.
Inoltre ha precisato che l’articolo 111, comma 2, della Costituzione, delinea i caratteri di qualsiasi “giusto processo”, quindi anche di quello di prevenzione motivo per cui l’esigenza di imparzialità del giudice della prevenzione è dunque assistita dai princìpi costituzionali, che impongono l’assenza di attività pregiudicanti pur a fronte della peculiarità dei singoli procedimenti.
Sulla restituzione degli atti all’autorità proponente ha chiarito che non appare ipotizzabile una situazione pregiudicante nella valutazione posta a fondamento del provvedimento di restituzione degli atti, che, “implicando in realtà un rigetto allo stato per insussistenza dei presupposti della misura cautelare, non anticipa una successiva adozione del provvedimento di sequestro (o di altra misura, non ablatoria)”, pertanto anziché valutare la sussistenza dei presupposti, il Tribunale che restituisce gli atti apprezza la sola sufficienza degli atti medesimi. E questo non integra una “attività pregiudicante”.

Redazione Autore