Il Consiglio di Stato interviene in tema di uso delle armi e peculiarità delle funzioni di polizia venatoria (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28 novembre 2025, n. 9375)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di utilizzo delle armi per l’accesso al ruolo di agente di polizia ittico-venatoria. Più specificamente, la questione riguardava il provvedimento di esclusione da un pubblico concorso per cinque posti da istruttore di polizia ittico-venatoria di una candidata che, in sede di domanda di partecipazione, aveva manifestato la propria assoluta indisponibilità all’utilizzo delle armi. Nel respingere l’appello promosso dalla candidata esclusa, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la dichiarazione di impegno incondizionato all’uso delle armi, anche verso gli animali, richiesta dal bando va inevitabilmente correlata all’eradicazione e al contenimento degli animali pericolosi, sicché la specificità delle funzioni delle guardie venatorie rende legittima ogni verifica dell’Amministrazione circa l’effettiva disponibilità degli aspiranti agenti all’impiego delle armi. Il massimo Giudice amministrativo non ha, invece, scrutinato nel merito il motivo di ricorso legato alla potenziale distorsione del diritto all’obiezione di coscienza, posto che tale profilo non era stato opportunamente rilevato in prime cure. Su quest’ultimo aspetto, il Consiglio di Stato è, infatti, tornato a rilevare che «nel giudizio di appello il thema decidendum è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, non potendosi dare ingresso, per la prima volta, a nuove doglianze in violazione dei nova, sia in fatto o in diritto».

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