Gratuito patrocinio: illegittima la riduzione del 50% dei compensi dei consulenti tecnici di parte quando le tariffe non siano state aggiornate (Corte cost., sent. 8 ottobre – 2 dicembre 2025, n. 179)

Con la sentenza n. 179 del 2025 la Corte costituzionale, richiamati i propri precedenti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 130, D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non aggiornate. Infatti, il mancato rispetto della clausola di adeguamento degli onorari alla variazione del costo della vita, di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 115/02, determina una violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza ed effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.) delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, il mancato aggiornamento delle tariffe rende sproporzionata per difetto la base di calcolo sulla quale va operata la decurtazione dei compensi e, conseguentemente, ingiustificata la disparità di trattamento tra ausiliario del giudice e consulente tecnico di parte. Tra l’altro, quest’ultimo – a differenza del primo – non ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, per cui la riduzione sproporzionata della tariffa potrebbe determinare l’allontanamento delle migliori professionalità dal processo.

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