Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato illegittimo l’articolo 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al medico imputato, nel processo penale, di poter citare l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della legge numero 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco).
Ad avviso della Corte, l’assicurazione obbligatoria svolge una funzione di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile. Pertanto, l’impossibilità di citare l’assicuratore come responsabile civile è giudicata irragionevole perché determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore oltre che in contrasto con la funzione di garanzia propria della copertura assicurativa prevista dalla legge Gelli-Bianco.

