La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023,
dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita
privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a
richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione
complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul
territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia
imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione
del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il
radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di
accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di
proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e
dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari
sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni
sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche
sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.

