Nei procedimenti che riguardano i minori, in base all’art. 473 bis.11 c.p.c., è competente il Tribunale
del luogo in cui il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda e
la competenza territoriale, a seguito del principio della perpetuatio iurisdictionis, rimane ferma
nonostante un trasferimento in corso di causa del minore.

